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Previdenza complementare: nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia.

La c.d. Legge di Bilancio 2026 ha modificato il D.lgs. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, introducendo tre nuove tipologie di prestazioni alternative tra loro e alternative alla rendita vitalizia.

Tali nuove prestazioni pensionistiche, previste dall’art. 11, co. 3-bis e ss. del D.lgs. 252/2005, sono:

  • la rendita a durata definita: la prestazione è costituita da una rendita erogata per un numero di anni predeterminato, pari alla vita attesa residua calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e non è quindi legata alla sopravvivenza effettiva; ciascuna rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesa;
  • i prelievi liberamente determinabili: la prestazione è costituita da prelievi che possono essere richiesti, in qualsiasi momento, fino al limite della somma delle rate di rendita a durata definita teoricamente maturate e non ancora riscosse;
  • l’erogazione frazionata del montante accumulato: la prestazione costituita da un’erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato di anni, non inferiore a cinque.

Le nuove prestazioni si applicano a partire dal 1° luglio 2026, ad eccezione della erogazione frazionata del montante accumulato che si applicherà solo a partire dal 31 ottobre 2026.

 

 

AVVERTENZA: COVIP al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare alle novità i sistemi e i processi operativi per la gestione delle richieste e l’erogazione delle nuove prestazioni, ha previsto un periodo transitorio che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026: durante tale periodo l’aderente può comunque richiedere l’accesso alle nuove prestazioni, ma la forma pensionistica complementare procederà alla liquidazione e all’erogazione delle nuove prestazioni  solo successivamente all’adeguamento. 

Prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo l’aderente potrà revocare la scelta.
Una volta adeguati i sistemi e i processi operativi, la forma pensionistica informerà gli interessati dell’avvenuto adeguamento e procederà all’erogazione delle prestazioni che sono state richieste durante il periodo transitorio