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LEGGE 25 GIUGNO 2026, N. 112: MODIFICHE IN TEMA DI PRESTAZIONI

Legge 25 giugno 2026, n. 112: modifiche in tema di prestazioni

 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la Legge n. 112/2026 di conversione del D.L. n. 62/2026, in vigore dal 28 giugno.

 

In materia di prestazioni delle forme pensionistiche complementari, la Legge dispone:

 

  • modifica al limite di erogazione del montante accumulato in forma capitale: riportato dal 60% al 50% la quota massima del montante accumulato che può essere erogata in forma di capitale al momento del pensionamento. La modifica si applica a partire dal 1° luglio 2026

  • modifica della decorrenza della prestazione “erogazione frazionata del montante”: posticipata al 31 ottobre 2026 la decorrenza di applicazione della nuova forma di prestazione di “erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni

 

Per approfondimenti, si rimanda al testo ufficiale della Legge.

 

Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026: Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche

 

Si comunica che il 25 giugno 2026, COVIP ha adottato le Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Ai sensi dell’art. 1, comma 202, della Legge n. 199/2025, gli aderenti possono richiedere:

 

  • a partire dal 1° luglio 2026 la “rendita durata definita” e i “prelievi liberamente determinabili

  • dal 31 ottobre 2026 l’“erogazione frazionata del montante accumulato”

Al fine di informare gli aderenti in merito alle novità introdotte, le forme pensionistiche complementari pubblicano una sintetica comunicazione all’interno del sito web – area pubblica.

 

Per consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare i sistemi e i processi operativi interni per la gestione delle richieste e l’erogazione delle prestazioni, è previsto un periodo transitorio durante il quale le forme pensionistiche sono comunque tenute ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni. Il periodo transitorio non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Le forme sono comunque chiamate a procedere all’adeguamento con la massima tempestività possibile e, del pari, sono chiamate a procedere, una volta adeguati i sistemi e i processi, all’erogazione delle prestazioni che sono state richieste durante il periodo transitorio.

 

Dell’avvenuto adeguamento le forme pensionistiche complementari ne danno informativa agli interessati.

 

Per approfondimenti, si rimanda al testo ufficiale della Deliberazione COVIP.

 

Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026: Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento

 

Si comunica che il 23 giugno 2026, COVIP ha adottato le Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

 

Più specificatamente, tali criteri si applicano alla predisposizione dei percorsi o linee di investimento destinati ad accogliere i flussi contributivi derivanti da adesioni automatiche intervenute successivamente al 30 giugno 2026.

 

Entro tale data, le forme pensionistiche complementari danno notizia sull’area pubblica del sito web circa la loro idoneità o meno a raccogliere, dal 1° luglio 2026, le adesioni automatiche, coerentemente con quanto previsto nelle Istruzioni.

 

Tale previsione trova applicazione unicamente alle Forme Pensionistiche Complementari ad adesione collettiva. Pertanto, i Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono esclusi.

 

Per approfondimenti, si rimanda al testo ufficiale della Deliberazione COVIP.

 

Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 Direttive in materia di adesione automatica

 

La Legge di bilancio 2026, attraverso la modifica dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005, ha introdotto per i lavoratori privati di prima assunzione un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, in luogo del precedente sistema tacito.

 

Con la Deliberazione del 19 giugno 2026 la COVIP ha adottato le Direttive in materia di adesione automatica, recanti chiarimenti operativi in ordine alle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

 

Sono state ridefinite le modalità operative, gli effetti su contribuzione e TFR, nonché gli obblighi informativi del datore di lavoro e i criteri di investimento delle somme. La riforma si estende, con adattamenti, anche ai lavoratori non di prima assunzione che instaurino un nuovo rapporto di lavoro.

 

Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni dal 1° luglio 2026, restando ferma la disciplina previgente per quelle anteriori.

 

Dal 1° luglio 2026 sono inoltre abrogate le precedenti Direttive COVIP del 2008 in materia di destinazione del TFR.

 

Per approfondimenti, si rimanda al testo ufficiale della Deliberazione.

 

Legge 20 aprile 2026, n. 50: Portabilità del contributo datoriale

 

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la c.d. “portabilità del contributo datoriale” che permette al lavoratore, in costanza di rapporto di lavoro, decorsi 2 anni di partecipazione al fondo pensione, di trasferire con la posizione individuale maturata presso il fondo di riferimento non solo il TFR maturando, ma anche il contributo del datore di lavoro verso altra forma pensionistica.

 

In particolare, l’art. 29, comma 11-bis della Legge 20 aprile 2026, n. 50, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 19/2026 (cd. “Decreto PNRR”) prevede lo spostamento dell’entrata in vigore della suddetta disciplina dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026, consentendo i necessari adeguamenti operativi.

 

La Legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026.

 

Per approfondimenti, si rimanda al testo ufficiale della Legge.