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L'adesione ad ALLEATA PREVIDENZA è individuale: è il singolo individuo (lavoratore autonomo, libero professionista o lavoratore dipendente) ad aderire ad ALLEATA PREVIDENZA con decisione autonoma. Si può aderire anche se privi di iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria oppure se si è fiscalmente a carico di altri soggetti. ALLEATA PREVIDENZA è pensata per chi:
vuole differenziare la gestione del risparmio previdenziale in base al proprio
profilo di rischio e agli anni mancanti al pensionamento attraverso tre linee
di investimento: due Fondi di tipo Unit Linked, Alleata Bilanciata e Alleata Azionaria, e la Gestione Separata Alleata Garantita con una garanzia di rendimento minimo annuo pari al 2%;
vuole costruire una rendita integrativa con versamenti ricorrenti e desidera nel contempo proteggere il proprio futuro con strumenti di copertura assicurativa innovativi, come la garanzia Long Term Care. |
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Gestione Separata Alleata Garantita: garantisce un rendimento minimo del 2% annuo in caso di erogazione della prestazione per pensionamento, decesso, invalidità permanente, inoccupazione superiore ai 48 mesi. La gestione risponde alle esigenze di coloro che desiderano preservare il proprio patrimonio. | |
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Fondo Interno di tipo unit linked Alleata Bilanciata: risponde alle esigenze di coloro che privilegiano la continuità dei risultati nel medio-lungo periodo, accettando una esposizione al rischio moderata. | |
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Fondo Interno di tipo unit linked Alleata Azionaria: risponde alle esigenze di coloro che ricercano rendimenti più elevati nel lungo periodo, accettando una maggiore esposizione al rischio. |
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Dall'adesione fino a 50 anni di età -> Alleata Azionaria | |
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Dai 50 ai 59 anni di età -> Alleata Bilanciata | |
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Dopo i 60 anni di età e fino alla pensione -> Alleata Garantita |
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in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie per situazioni gravissime per sé e per i figli; | |
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decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli; | |
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decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per qualsiasi motivo. |
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per cessazione dell'attività lavorativa per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi (50% della posizione maturata); | |
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per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (100% della posizione maturata); | |
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per invalidità permanente (100% della posizione maturata). |
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i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare
annuo non superiore a € 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai
fini del limite si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro;
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i rendimenti maturati sono tassati con imposta sostitutiva dell'11%; |
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le prestazioni (sia in rendita che in capitale) sono sottoposte a tassazione
al momento dell'erogazione, mediante ritenuta a titolo definitivo del 15% ridotta
di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione,
fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali e
quindi un'aliquota minima del 9%; |
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il rendimento maturato anno per anno in fase di erogazione della rendita è soggetto
all'imposta sostitutiva del 12,5%. |
Altre informazioni sono disponibili nel Documento sul regime fiscale.
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