Previdenza Complementare

 
La Previdenza Complementare (o secondo pilastro) è uno strumento pensionistico che permette di integrare, al momento del ritiro dal lavoro, la pensione di base corrisposta dallo Stato, con delle prestazioni pensionistiche aggiuntive.

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Vantaggi fiscali
della previdenza complementare

x- Versamenti: i contributi versati possono essere dedotti fino a 5.164,57 euro annui
 
x- Rendimentii: ai rendimenti è applicata un’aliquota annua del 11%, inferiore a quella prevista, ad esempio, per i fondi comuni di investimento o le gestioni patrimoniali.
 
x- Prestazioni pensionistiche: il capitale o la rendita, limitatamente alla parte dei contributi versati ed al TFR trasferito, i riscatti e le anticipazioni godono di una tassazione di favore.


PDFDecreto Lgs. 5.12.2005 n. 252 
Disciplina delle forme pensionistiche
        complementari - PDF(518Kb)

Istituzioni:
x
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 
  www.covip.it 
x Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Dal 1° gennaio 2007
il lavoratore italiano, sia esso dipendente, autonomo o libero professionista, (ma anche chi è senza reddito o fiscalmente a carico) può aderire a forme di Previdenza Complementare per la costruzione della propria pensione.

La volontarietà rappresenta la principale differenza rispetto alla forma previdenziale pubblica (primo pilastro) dove tutti i lavoratori devono per legge iscriversi agli enti pensionistici pubblici.

Ogni persona diventa quindi protagonista del proprio futuro pensionistico.
 
I lavoratori dipendenti possono impiegare il TFR maturando come fonte di finanziamento della propria pensione integrativa.
 
Alla costruzione della previdenza complementare potrà quindi contribuire:
x   il trattamento di fine rapporto maturando
x   il versamento del
proprio contributo
x
   il versamento del contributo del datore di lavoro (in base agli
     accordi e ai contratti collettivi).
 
Tutti gli altri lavoratori che non dispongono di TFR (autonomi, liberi professionisti, ecc), possono costruire la propria pensione integrativa versando unicamente il proprio contributo in fondi pensionistici privati.
 
Quando il lavoratore avrà raggiunto i requisiti per il pensionamento percepirà la pensione integrativa erogata sotto forma di rendita oppure, entro un limite massimo del 50%, sotto forma di capitale.
 
 
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