Sì, le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili. Ai sensi dell'art.
1923 del Codice Civile, le somme corrisposte dalla Società al Contraente o al
Beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare. Ciò significa
che, anche in caso di fallimento del Contraente o del Beneficiario, tali somme
non vengono ripartite tra i creditori.